(Consiglio di Stato, sez. V, 25 maggio 2012, n. 3077)
«[C]on sentenza in data 7 aprile 2011, n. 115, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le modifiche apportate all’art. 54 cit. dal d.l. n. 92/2008, espungendo dalla disposizione novellata, per quanto qui di interesse, la congiunzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”, in tal modo riconducendo il potere di ordinanza del sindaco quale ufficiale di governo nei confini entro i quali lo stesso era stato da sempre inteso e cioè nei limiti, entro i quali non è altrimenti consentita la deroga a norme giuridiche, in cui detto potere si ponga come strumento indispensabile per contrastare situazioni eccezionali di pericolo non altrimenti fronteggiabili.
3.1 Ne consegue che è integralmente applicabile il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, recentemente espresso da questa Sezione, secondo cui il potere di ordinanza presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e congrua motivazione, ed in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale (da ultimo: Sez. V, 20 febbraio 2012, n. 904; in termini non dissimili Sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525, citata anche dall’appellante).
Questa Sezione ha anche precisato le caratteristiche che sostanziano il potere di ordinanza: nelle decisioni 28 marzo 2008, n. 1322 e 10 febbraio 2010, n. 670 si è affermato che il potere l’ordinanza ex art. 54 t.u.e.l. è legittimamente emanabile anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell’emanazione dell’atto della situazione di pericolo (nello stesso senso anche Sez. IV, 25 settembre 2006, n. 5639).
Va ancora soggiunto che nei citati precedenti le ordinanze contingibili in contestazione erano volte a fronteggiare situazioni di pericolo per l’incolumità fisica, inevitabilmente destinato ad aggravarsi in difetto di interventi di messa in sicurezza (rischio di frana nel primo caso; inquinamento acustico; pericolo di crollo di locali scolastici nella pronuncia della IV Sezione sopra menzionata)».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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