Edilizia e urbanistica

La rideterminazione degli oneri concessori può essere effettuata dal Comune solo qualora sia stata prevista una riserva di conguaglio che consenta il superamento dell’applicazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi (nella fattispecie, il Tar ha rilevato che il provvedimento, con cui il Comune aveva quantificato gli oneri dovuti per la concessione in sanatoria, non conteneva nessun riferimento a eventuali successive rideterminazioni).

(Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 10 novembre 2016, n. 2581)

«[I]l ricorso è fondato alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in assenza di una clausola di riserva di rideterminazione, non può ammettersi che l’Amministrazione comunale possa, in epoca successiva, in relazione all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, provvedere ad una nuova liquidazione, richiedendo somme a conguaglio (cfr. in tal senso tra le più recenti Consiglio di Stato, IV, 19 marzo 2015, n. 1504 con richiamo a 30 luglio 2012, n. 4320 e 27 aprile 2012, n. 2471, ma anche C.G.A., sez. giur., 14 gennaio 2009 n. 7; T.A.R. Campania Napoli, VIII, 10 dicembre 2014, n. 6484; T.A.R. Sicilia Palermo, I, 11 agosto 2009 n. 1406).
Il principio è stato chiarito in tutta la sua portata applicativa nella decisione del CGA n. 466 del 27 maggio 2008, alle cui estese motivazioni si rinvia, nella quale si è, tra l’altro, affermato che alle determinazioni comunali a carattere regolamentare con cui vengono stabiliti i criteri generali e le nuove tariffe e/o modalità di calcolo per gli oneri concessori si applica integralmente il principio tempus regit actum con conseguente irrilevanza ed ininfluenza di disposizioni tariffarie sopravvenute rispetto all’originaria quantificazione.
Tali disposizioni sopravvenute possono, infatti, comportare la riquantificazione degli oneri solo qualora sia stata prevista una riserva di conguaglio la quale “ha una sua logica in quanto recupera all’applicazione fisiologica del sistema un comportamento, bensì scorretto del Comune, ma che non andrebbe ad incidere sul principio di irretroattività degli atti amministrativi”.
Nella specie la nota prot. n. 317555 del 21 dicembre 2005, con cui il Comune
[…] ha quantificato […] gli oneri dovuti per la concessione in sanatoria, non conteneva nessun riferimento a eventuali successive rideterminazioni, cosicché, sotto tale profilo, la pretesa del Comune si presenta priva di fondamento».

Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

Contattaci per sapere come possiamo aiutarti

Discussione

Non c'è ancora nessun commento.

Lascia un commento

Categorie

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a questo blog e ricevere notifiche di nuovi messaggi per e-mail.