(Tar Lazio, Roma, sez. I, 11 ottobre 2011, n. 7866)
«[L]a violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 non potrebbe, comunque, ritenersi tale da produrre ex se l’illegittimità del provvedimento finale.
Si osserva, al riguardo, da un lato, che la disposizione sul preavviso di rigetto deve essere interpretata alla luce del successivo art. 21-octies, comma 2 (pure introdotto dalla l. 1572005), che impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui – come risulta nella fattispecie – le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo; l’art. 21-octies rende, quindi, irrilevante la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma dell’atto per il fatto che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (C. Stato, V, 7 settembre 2009, n. 5235).
Dall’altro, il preavviso di cui all’art. 10-bis della l. 241/1990, importante strumento di partecipazione al procedimento amministrativo, non può, però, ridursi né ad un mero rituale formalistico né ad un banale cavillo del tutto disgiunto dalla realtà delle cose. La norma, se inquadrata nell’ottica dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, deve essere interpretata nel senso che il privato non può limitarsi a dolersi della mera circostanza della mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ma deve anche allegare, o almeno indicare, quali erano gli ulteriori elementi, conoscitivi o di giudizio che, ove avesse ricevuto la detta comunicazione, avrebbe potuto introdurre per contestare le preliminari conclusioni della p.a.. In tale ambito, la doglianza relativa alla violazione della norma in esame può trovare favorevole ingresso solo quando il privato fornisca in giudizio le indicazioni o almeno lumi sugli elementi che non aveva potuto introdurre nel procedimento. In sostanza, deve essere evidente che il fatto colposo della p.a. deve aver vanificato in concreto i suoi diritti di partecipazione e la corretta valutazione dei presupposti rilevanti per il provvedimento finale da parte dell’amministrazione (C. Stato, IV, 27 gennaio 2011, n. 618).
E nella controversia in esame tale indicazione non risulta essere stata utilmente prodotta».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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