(Tar Basilicata, sez. I, 18 ottobre 2011, n. 510)
«Osserva il Collegio che a norma dell’art. 21-septies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241: “È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”.
Orbene, nel caso di specie non ricorrono le ipotesi indicate dalla norma sopra riportata, non potendosi in alcun modo configurare quale nullità la invocata violazione di norme di legge.
L’art. 21 septies della legge n. 241/1990, infatti, non contempla la nullità dell’atto amministrativo per violazione di legge: le nullità prevista da tale norma sono quindi a numero chiuso.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire che non può essere proposta l’azione di nullità nell’ipotesi di violazione di norme imperative, in ragione del fatto che le norme relative all’azione amministrativa, avendo carattere pubblicistico, sono sempre imperative e la comminazione della nullità per la loro violazione comprometterebbe le esigenze di certezza e di stabilità dell’azione amministrativa (ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2010, n. 1498).
Ne consegue che, a tutela della stabilità del provvedimento amministrativo e di certezza dei rapporti giuridici, le violazioni di legge lamentate dalla ricorrente costituiscono cause di annullabilità del provvedimento a norma dell’art. 21 octies, comma 1, della legge n. 241/1990, il quale dispone che “È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge…”.
La ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto far valere la denunziata illegittimità degli impugnati provvedimenti con l’azione di annullamento entro il breve termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’art. 29 del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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