Edilizia e urbanistica, Energia, Unione europea

E’ illegittima, per contrasto con la disciplina nazionale e comunitaria, una generalizzata preclusione urbanistica di repulsione di impianti fotovoltaici a terra da tutte le aree agricole di classe prima, seconda e terza.

(Tar Piemonte, sez. I, 30 giugno 2011, n. 717)

I ricorrenti avevano presentato presso l’Amministrazione comunale un’istanza di permesso di costruire finalizzata alla realizzazione, su fondo di loro proprietà, di un impianto di energia elettrica di fonte solare fotovoltaica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.
Il Comune resistente comunicava, quale motivo ostativo all’accoglimento, l’intervenuta adozione di una variante parziale al piano regolatore che aveva escluso i terreni agricoli di classe prima, seconda e terza dalla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici a terra.
Parte ricorrente impugnava dunque tale diniego e tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e connessi, deducendo tra l’altro la violazione dell’art. 117 co. 3 della Costituzione, degli artt. 12 co. 7 e 10 del d.lgs. n. 387/2003 e dell’art. 5 co. 9 del d.m. 19.2.2007 n. 25336 (recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”), nonché la violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento per la frapposizione di indebiti ostacoli alla realizzazione di impianti fotovoltaici.
Ebbene, il Tar ha accolto il ricorso limitandosi all’esame della prima censura, ritenuta fondata ed assorbente sulla base delle seguenti considerazioni: «Il Comune (…) ha adottato (per altro con le improprie, e contestate, forme della variante parziale) una variante che, escludendo dall’insediamento dei parchi fotovoltaici le zone agricole classificate in classe I, II e III, nella sostanza preclude l’installazione di questa tipologia di impianti in modo pressocchè generalizzato in tutte le aree agricole del territorio comunale (sulla contestazione che l’esclusione così disposta di fatto riguarda la quasi totalità del territorio comunale parte resistente non ha sostanzialmente contro detto). Tale soluzione contrasta con la normativa nazionale là dove quest’ultima consente ex se l’installazione in aree agricole, fermo il rispetto della biodiversità e di peculiarità di singole aree. E’ pur vero che il sostanziale protratto silenzio a livello nazionale circa l’individuazione delle linee guida prescritte dalla disciplina legislativa, in conformità anche alla normativa comunitaria, ha di fatto creato enormi difficoltà nelle gestione delle pratiche sul territorio, vero è anche tuttavia che, in ogni caso, formule di pressocchè generalizzata esclusione sono certamente contrastanti con la disciplina tanto nazionale che comunitaria, come più volte evidenziato anche dal giudice delle leggi in relazione a singole leggi regionali. L’esclusione genericamente disposta per “tipologia di capacità produttiva”, per di più parificando suoli dalla capacità I alla III non pare rispettosa del dettato normativo là dove riferito alla “peculiarità di singole aree” che presuppone appunto al limite una analisi e motivazione puntuale e non certo generica. D’altro canto che i suoli di capacità produttiva III non presentino particolari caratteristiche di pregio già solo come quelli di capacità produttiva I o II risulta confermato anche dalle successive e già ricordate linee guida nazionali e regionali, ove la repulsione si è limitata ai suoli di capacità produttiva II.
In sintesi contrasta con la normativa nazionale e comunitaria una generalizzata preclusione urbanistica di repulsione di impianti fotovoltaici a terra da tutte le aree agricole classificate in classe I, II e III».

Daniele Majori – Avvocato amministrativista in Roma

Fonte: http://www.giustizia-amministrativa.it

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