Accesso ai documenti, Edilizia e urbanistica

Il diritto di accesso del promissario acquirente alla pratica edilizia dell’immobile promesso in vendita.

(Tar Lombardia, Milano, sez. II, 8 luglio 2011, n. 1857)

La società ricorrente chiedeva all’Amministrazione comunale di poter accedere, ai sensi dell’art 25 l. n. 241/1990, alla documentazione della pratica edilizia per ottenere copia dei titoli edilizi rilasciati per l’edificazione su di un determinato terreno.
In particolare, per la compravendita di tale terreno erano già stati stipulati, in precedenza, due contratti preliminari: il primo, concluso tra la società proprietaria ed altra società acquirente, avente ad oggetto l’acquisto della sola area inserita in un piano attuativo nell’ambito del quale era prevista la realizzazione di un complesso di fabbricati destinati all’attività produttiva secondaria e/o commerciale.; il secondo, concluso tra la predetta società già promittente acquirente e la società ricorrente, avente ad oggetto l’acquisto della suddetta area e di un fabbricato a destinazione commerciale ancora da costruire.
In proposito, nel secondo preliminare si statuiva che, in caso di mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per la costruzione dell’immobile, il contratto si sarebbe considerato risolto.
Proprio in forza di tale clausola, in data 30 ottobre 2010 la controparte risolveva il contratto preliminare, in quanto le predette autorizzazioni non erano state rilasciate.
Poco dopo, la società ricorrente verificava però che sul terreno de quo venivano avviati lavori per la realizzazione di un fabbricato.
La ricorrente presentava quindi domanda di accesso all’Amministrazione comunale, al fine di avere copia dei titoli edilizi rilasciati per l’area in discorso, evidenziando che era insorta una controversia tra la stessa società istante e l’altra contraente e che tale istanza era quindi motivata dalla necessità di difendere in giudizio i propri diritti.
Il Comune, a fronte dell’opposizione della società proprietaria dell’area, comunicava alla ricorrente la propria disponibilità a far visionare ed estrarre copia della sola documentazione depositata antecedentemente alla data di risoluzione del citato contratto preliminare. Venivano invece sottratti all’accesso gli atti successivi, come da richiesta della controinteressata, sul presupposto della mancata dimostrazione, da parte della società istante, dell’avvenuta o possibile produzione di effetti diretti o indiretti nei suoi confronti.
Avverso il diniego veniva allora proposto ricorso, che il Tar accoglieva, circostanziando come segue la legittimazione all’accesso della ricorrente: «La ricorrente riveste infatti una posizione che la legittima a richiedere l’accesso agli atti, dal momento che, per giurisprudenza pacifica, la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto.
Nel caso di specie la domanda di accesso è volta ad ottenere l’esibizione degli atti necessari per tutelare la posizione del richiedente, di promissario acquirente dell’area e dell’immobile ivi costruito: la ricorrente ha infatti interesse ad accertare non solo la causa del mancato rilascio dei titoli edilizi entro il termine del 30.10.2010, ma anche la ragione per cui successivamente l’attività edificatoria sia stata assentita.
Si configura quindi in capo alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione di cui è chiesto l’accesso».

Daniele Majori – Avvocato Amministativista in Roma

Fonte: http://www.giustizia-amministrativa.it

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