Edilizia e urbanistica, Procedimento amministrativo, Unione europea

Fin dove si estende il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa?

(Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 24 giugno 2011, n. 399)

L’impugnativa sottoposta all’esame del giudice amministrativo aveva ad oggetto un’ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino emessa dalla Capitaneria di porto a carico della ditta ricorrente, per aver effettuato modifiche e innovazioni su opere in maniera difforme rispetto a quanto autorizzato.
La ditta ricorrente aveva dedotto, tra le altre censure, la violazione del principio comunitario di proporzionalità.
Il Tar ha accolto detta doglianza, evidenziando in particolare come, sotto il profilo sostanziale, le modifiche risultassero effettivamente tutte di modesta entità rispetto alle opere autorizzate, sicché l’ordine di demolizione e rimessa in pristino risultava non proporzionato rispetto alle violazioni effettuate.
In tal senso, la sentenza in discorso sottolinea proprio l’estensione e la pregnanza del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa là dove afferma che: «Il principio di proporzionalità ha in un certo senso scardinato alcuni noti e usuali canoni interpretativi della giustizia amministrativa italiana, ad esempio la cosiddetta insindacabilità del merito dell’attività amministrativa, la predominanza del riferimento alla norma attributiva del potere, la prevalenza quasi automatica dell’interesse della pubblica amministrazione rispetto all’interesse del privato. Il principio di proporzionalità invero introduce la necessità di cercare un equilibrio tra i vari interessi pubblici e privati presenti nel caso concreto e contestualmente consente al giudice amministrativo di indagare sul fatto per verificare il raggiungimento o meno dell’equilibrio tra l’attività dell’amministrazione e il sacrificio richiesto al cittadino.
Si può invero affermare che l’applicazione delle regole comunitarie della proporzionalità, dell’adeguatezza e della ragionevolezza, rendono illegittime alcune misure adottate da un’amministrazione, sia pure astrattamente consentite dall’ordinamento (tra le tante, T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 10 marzo 2005, n. 850)».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte: http://www.giustizia-amministrativa.it

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